Decorrenza pensione di vecchiaia nel pubblico impiego

Decorrenza pensione di vecchiaia nel pubblico impiego

Messaggioda enziano » 08/09/2016, 14:24

Come da titolo.

Con L. Fornero, a partire dal 2012, per i dipendenti pubblici, in quanto iscritti alle gestioni esclusive dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, ovvero successivo al compimento del limite di età (66 anni e 7 mesi, quest'anno), pertanto, se l'interessato raggiunge il suddetto limite anagrafico all'inizio del mese, ad esempio, il 3, il dipendente cessa lo stesso giorno e la pensione decorre dal 4 , cosicchè l'amministrazione di appartenenza paga lo stipendio fino al 3 e l'inps pagherà il rateo di pensione dal 4 in poi.

E' corretto il ragionamento?
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Re: Decorrenza pensione di vecchiaia nel pubblico impiego

Messaggioda ciprovoacapire » 08/09/2016, 16:42

Per me si.. quale è il problema?
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Re: Decorrenza pensione di vecchiaia nel pubblico impiego

Messaggioda enziano » 08/09/2016, 20:35

Ho qualche perplessità.

Riporto, per stralcio, l'art. 6 del ccnl ee. ll. del 13/05/1996:

1. Nel titolo III del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo il capo VI, è aggiunto il capo VII - Estinzione del rapporto di lavoro, con i seguenti articoli 27 ter e 27 quater:

"Art. 27 ter Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21 , 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
....

Art. 27 quater Obblighi delle parti

1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. ......


Tenuto conto del principio dello ius superveniens, le norme contrattuali richiamate non sarebbero in contrasto con la L. Fornero, in quanto, così come indica lo stesso Inps, la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre la clausola contrattuale, a seguito del raggiungimento del limite anagrafico previsto dalla legge ovvero della pensione di vecchiaia, opera la risoluzione e, quindi, la cessazione del rapporto il primo del mese successivo al compimento dell'età.

Ora, ai fini della decorrenza del trattamento di pensione, letteralmente, il riferimento, in entrambe le norme (L. Fornero e Ccnl), è sempre alla cessazione. La disciplina vigente e l'Inps non fanno riferimento ad alcun obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di risolvere il rapporto di lavoro il giorno stesso del compimento del limite d'età, ma solamente, precisano e dispongono l'erogazione del trattamento pensionistico il giorno successivo alla cessazione.
Non saremmo, neppure, di fronte ad un illegittimo trattenimento in servizio, in ciò soccorre la norma contrattuale, che in questo senso non ritengo superata, la quale non implica che la risoluzione del rapporto di lavoro sia "immediata", ma solamente "automatica", cioè d'ufficio, e la fa decorrere, differendo la cessazione alla fine del mese di maturazione, a partire, appunto, dall'inizio del mese successivo.
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Re: Decorrenza pensione di vecchiaia nel pubblico impiego

Messaggioda ciprovoacapire » 09/09/2016, 9:49

Il problema è che per noi .. il contratto è superato dalla legge.. in quanto è stato abolito il trattenimento in servizio con il decreto legge 90/2014..
Per cui, noi al raggiungimento del limite ordinamentale dobbiamo collocare in servizio.. Ma la normativa stessa prevede un eccezione.. quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione... per cui lo collochi al raggiungimento del primo diritto a pensione, a cui corrisponde il diritto a percepire una pensione (vedi il caso della totalizzazione, dove la finestra mobile ti sposta la data del percepimento)
L'inps per sue regole colloca a riposo il primo del mese successivo, da noi è sempre stata la possibiltà di collocare a riposo dalla data senza attendere il 1° del mese successivo.. per cui lui alla data del compleanno fa il diritto e te non puoi più trattenerlo, per legge... (su questo no ricordo bene, ma mi pare ci fossero anche pareri della Corte dei Conti sul danno erariare per trattenimento illegittimo)
Per chiarimenti puoi vederti la circolare della funzione pubblica n.2 del 19 febbraio 2015.
Di fatto, la normativa fa caso alla data del diritto.. siccome a noi può essere pagata anche una altro giorno nel mese... te devi collocare altrimenti violi la legge..
Esiste una gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento una legge successiva abroga un contratto precedente (e anche una legge)..
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Re: Decorrenza pensione di vecchiaia nel pubblico impiego

Messaggioda ciprovoacapire » 09/09/2016, 10:04

p.s.
chiaramente ora l'anzianità massima non esiste più... poi se ti senti tranquillo fallo.. ci mancherebbe in italia tutto si interpreta ed è vero tutto e il conttrario di tutto...
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Re: Decorrenza pensione di vecchiaia nel pubblico impiego

Messaggioda enziano » 09/09/2016, 11:55

In questo caso non si può parlare di gerarchia delle fonti, che riguarda l'ordine gerarchico delle fonti del diritto, che si distinguono in fonti costituzionali (Costituzione), fonti primarie (leggi ordinarie) e fonti secondarie (regolamenti)
Qui siamo di fronte a due leggi: Fornero e CCNL (che ha valore di legge per le parti), poste sullo stesso piano, semmai, sulla base dello ius superveniens, vanno coordinate le due normative (per le parti in contrasto).

Ora, la L. Fornero dispone, solamente, la decorrenza, della pensione fissandola il giorno successivo alla cessazione, nulla dice riguardo alla risoluzione del rapporto di lavoro, che rimane un fatto interno all'amministrazione di appartenenza, che viene, appunto, regolata dal CCNL.
La clausola contrattuale non risulta, infatti, superata, né tantomeno abrogata, e dispone, in modo specifico, la risoluzione "automatica" (cioè d'ufficio) al raggiungimento del limite di età e fa operare, esecutivamente, la cessazione del rapporto a partire dal primo del mese successivo, e in questo non c'è nessun contrasto con L. Fornero. La stessa vigenza, poi, della suddetta norma contrattuale impedisce, anche, qualsiasi fattispecie di illegittimo trattenimento in servizio.
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Re: Decorrenza pensione di vecchiaia nel pubblico impiego

Messaggioda ciprovoacapire » 12/09/2016, 10:23

Scusa... Ma non è il problema la Fornero... è il Dl 90/2014 e che noi il diritto al pagamento lo maturiamo alla data... e non il primo del mese successivo. Infatti in "inpdap" le pensioni si pagavano ( e si pagano tutt'ora) tranqullamente a far data dal 13; 9; 23 ..(o quella che ti pare a te)... e li che fa sorgere (a mio avviso e non solo mio) l'illegittimo trattenimento.
Il contratto non può andare in contrasto con il DL. 90/2014.. il principio è semplice no? Al momento che sorge il diritto devi collocare... unica eccezione, che ti dice non lo puoi fare, se non gli pagano la pensione.... quindi per ricapitolare...ti devi chiedere:
gle la pagano? Si?.. colloco a riposo.. no? aspetto...
In teoria tremendamente e dannatamente semplice.. in teoria....
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Re: Decorrenza pensione di vecchiaia nel pubblico impiego

Messaggioda enziano » 12/09/2016, 14:14

Il DL 90/2014 esula dalla fattispecie.
Il suddetto decreto ha abrogato l'art. 16 del Dlgs 503/92, già più volte sottoposto a modifiche e limitazioni, che riguarda (riguardava) la prosecuzione del rapporto di lavoro (pubblico), ovvero il mantenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Era oggetto di specifico e, ultimamente, motivato provvedimento e soggetto a diversi vincoli e condizioni, tanto da essere equivalente, dal 2008, a una nuova assunzione.
Qui non siamo di fronte a nessun trattenimento in servizio, che, eventualmente, dovrebbe essere preceduto da apposito atto amministrativo.
Si tratta solamente dell'applicazione della norma contrattuale, assolutamente, non in contrasto né con la L. Fornero, né con il DL 90/14, e disciplina , semplicemente, la dinamica dell'ordinario e contrattualizzato rapporto di lavoro, nelle sue varie fasi (assunzione, part-time, cessazione, ecc.), che nella sua evoluzione è, e deve essere, regolato dal CCNL.
La clausola contrattuale fissa, precisamente, la decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età, che, comunque, in forza della stessa norma, deve essere risolto d'ufficio,
Nessuna prosecuzione, pertanto, ma, esclusivamente, il dispiegarsi di un termine finale sulla base dell'accertata risoluzione automatica del rapporto di lavoro (ad esempio, nel caso di preavviso, il termine decorre dal 1 o dal 16 mese)
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Re: Decorrenza pensione di vecchiaia nel pubblico impiego

Messaggioda ciprovoacapire » 13/09/2016, 10:11

Peccato che poi con la circolare 2 quello spazio se lo son preso....
Poi che dirti di nuovo.. in italia è vero tutto e il suo contrario..
Comunque per i trattenimenti in sevizio è vero che la normativa prevedeva un apposito atto, con i conseguenti obblighi di motivazione... ma nel nostro ordinamento è previsto anche il trattenimento di fatto.. che produce lo stesso i "suoi" effetti giuridici, capitava spesso per i più svariati motivi, (per vedere se ho capito bene cio che dici).. mi viene da dirti se io non faccio l'atto allora sono a posto?.. non rientro nella fattispece.. per cui signori scusate è un mero trattenimento di fatto.. (se ho capito bene quello che vuoi dire e ti chiedo scusa se ho frainteso)... tu dici: è stata abolita solo quella fattispece giusto?
Comunque per tornare a quello che si diceva prima e non disperdersi, gia il titolo della circolare è tutto un programma:
Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Interpretazione e applicazione dell’art. 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114..
Si dice dapprima: "soppressione del trattenimento in servizio" ma poi anche: "disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro"..
Dirai ma quello è il punto 3.. riguarda un'altra fattispecie... alla fine secondo me non è solo punto 3..

Infatti se ti leggi i punti 2.1 e 2.3 ti dicono chiaramente che il limite ordinamentale non è cambiato e che tu devi cessare il dipendente al raggiungimento di quello.
Il punto 2.3 (in più) ti dice quali sono le eccezioni, cioè le ipotesi non vietate dalla legge.. papale.. papale. Senza tanti giri e cioè:
Il raggiungimento del requisito minimo per il diritto a pensione (purtroppo solo quello), la legge (a detta della circolare) non da altri requisiti.. per cui te devi valutare se ha il diritto o no, considerando eventualmente, sempre per la circolare, il regime delle decorrenze..

Quindi gle la pagano?.. si? allora devi collocare a riposo... è la legge che lo dice e il contratto non può andare contro la legge.. semplice no? (anche troppo purtroppo)

Poi ti posso dar ragione su tanti aspetti.. ma li è scritto chiaro.. poi di nuovo se ti senti sicuro.. fallo, ma secondo me il nero su bianco purtoppo dice altro..
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Re: Decorrenza pensione di vecchiaia nel pubblico impiego

Messaggioda enziano » 13/09/2016, 13:12

Premesso, e mi ripeto, che le fattispecie sono diverse, il dl 90/2014 e la circolare n. 2 disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio, ormai abrogato, e l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, da parte di una PA, che nulla rilevano ai fini del collocamento a riposo per limiti di età.
Il "limite ordinamentale" , poi, cui fa riferimento la stessa circolare fissa, comunque, la decorrenza della cessazione per limiti anagrafici a far data dal 1° del mese successivo al compimento dell'età, sia nel caso dell'art. 4 del dpr 1092/73 (dipendenti dello stato) che dell'art. 12 della L.70/75 (dipendenti enti pubblici) ed è applicabile in via analogica, in mancanza di diversa previsione normativa, anche ad altre categorie di impiegati pubblici, e, nel nostro caso, soccorre, vieppiù, il ccnl.
L'art. 2, c.5 del dl 101/2013 ribadisce (e conferma) che il suddetto limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza (come il ccnl), non può essere, in ogni caso, superato. Al limite, per puro paradosso, sarebbe eccepibile un'uscita con decorrenza il 2 del mese successivo al compimento dell'età.
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