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NOMINA REVISORE STESSO ENTE LOCALE REGIONE SICILIA

MessaggioInviato: 18/05/2017, 1:41
da marghfont
Salve,
il mio quesito riguarda la nomina a revisore dei conti nella regione Sicilia nello stesso ente per più di due volte.
Io ritengo che ciò sia possibile in Sicilia, inquinato, per le motivazioni di seguito elencate, non si applica l'art. 235 del TUEL ma la legge 142/90.


LEGGE REGIONALE 11 agosto 2016, n. 17.
Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

Art. 6 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali
Comma 9. All’articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 3 le parole ‘, e sono rieleggibili per una sola volta’ sono soppresse.”

L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 (1). Provvedimenti in tema di autonomie locali (2).
(giurisprudenza)
Art. 1
1. Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142 (*) ………………
(*GIURISPRUDENZA) La L. 8 giugno 1990, n. 142 è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti a disposizioni di detta legge, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. Poiché però la Regione Sicilia ha continuato ad apportare modifiche direttamente alla suddetta legge (da ultimo gli articoli 13 e 33 sono stati sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22), per tale Regione, si ritiene, continui a rimanere in vigore la L. 8 giugno 1990, n. 142, come modificata da leggi regionali dalla stessa emanate, intervenute successivamente.

Gradirei gentilmente un vs parere, in quanto sono stata esclusa per il sorteggio in un ente dove avevo già ricoperto la carica di revisore per due volte consecutive.

Grazie

Re: NOMINA REVISORE STESSO ENTE LOCALE REGIONE SICILIA

MessaggioInviato: 20/05/2017, 16:55
da Salvoal
E' da ritenere che la seguente novella normativa:
Art. 6 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali
Comma 9. All’articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 3 le parole ‘, e sono rieleggibili per una sola volta’ sono soppresse.”

consenta la nomina senza limite nello stesso ente locale.
Si ritiene che con il sorteggio è garantita la autonomia e la terzietà del revisore.
Non sembra esserci una norma transitoria che limiti, in sede di prima applicazione la terza nomina, anche se due per scelta del Consiglio comunale ed una per sorteggio.
In ogni caso il dominus del sorteggio è il Consiglio comunale e risulta discutibile la prassi che sta prendendo piede in Sicilia di affidare la verifica dei requisiti e la formazione dell'elenco dei revisori ammessi al sorteggio ad organi (funzionari amministrativi, segretari comunali, o come in alcuni casi Commissioni appositamente costituite) diversi dal Consiglio comunale che, in sede di attività istruttoria, si attribuiscono il potere di escludere potenziali candidati al sorteggio. Nessuna norma sembra disporre in tal senso.

Re: NOMINA REVISORE STESSO ENTE LOCALE REGIONE SICILIA

MessaggioInviato: 24/05/2017, 22:13
da marghfont
Grazie!