parere indebitamento

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Messaggioda tobe » 18/07/2016, 16:53

Nell'ambito dell'assestamento 2016 l'Ente prevede tra le entrate un mutuo senza interessi di 50.000 euro per finanziare un intervento di manutenzione straordinaria di pari importo e un contributo regionale di 150.000 euro per finanziare un'opera di 150.000 euro. Si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. il revisore deve dare il parere sull'indebitamento in questa sede, cioè al momento della previsione del mutuo o successivamente al momento della stipula?
2. nel caso di parere da emettere al momento della variazione, è corretto esprimere solo il parere favorevole sull'assestamento 2016 dando implicitamente parere favorevole anche all'assunzione del mutuo o è opportuno specificarlo?
3. poiché la variazione introduce un'opera da 150.000 euro, l'Ente contestualmente alla variazione non dovrebbe adeguare il piano delle opere pubbliche 2016 (o il DUP 2016) introducendo l'opera in questione?
Vi ringrazio anticipatamente.
tobe
 
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Re: parere indebitamento

Messaggioda Paolo Gros » 19/07/2016, 7:46

si alle tre domande
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Re: parere indebitamento

Messaggioda tobe » 19/07/2016, 9:06

Grazie
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Re: parere indebitamento

Messaggioda Rag. » 11/10/2016, 9:38

questi scambi di opinione risalivano a 100 giorni fa.. prima degli ultimi sviluppi normativi

fino a 100 giorni fa circa, per chi voleva accendere un mutuo, bastava (a condizione di essere in regola con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica):

- considerare il fatto che (mutui / applicazione avanzo) non dovevano in pratica superare (quote capitale mutui + fondo crediti dubbia esigib.)

- concordare con la regione il limite entro cui procedere

- considerare che gli interessi passivi derivanti dalla assunzione in considerazione non vadano a superare il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente

dimentico qualcosa?

grazie tante
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Re: parere indebitamento

Messaggioda Paolo Gros » 11/10/2016, 10:25

fino a 100 giorni or sono
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Re: parere indebitamento

Messaggioda Rag. » 11/10/2016, 10:39

scusami ma non capisco il tuo commento
mi puoi spiegare meglio ??

:oops:
Rag.
 
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Re: parere indebitamento

Messaggioda Paolo Gros » 12/10/2016, 7:59

La legge 164/2016 ha introdotto, anche in materia di ricorso all'indebitamento, importanti modifiche alla legge 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio in base all'articolo 81, comma 6, della Costituzione.
La nuova formulazione dell'articolo 10 prevede, conformemente all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, che il ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sia consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento.
In altre parole, viene confermata la regola, introdotta con la modifica costituzionale del 2001, che ha costituzionalizzato il principio del rispetto del pareggio di bilancio corrente da parte degli enti territoriali (la cosiddetta "golden rule"), che finalizza il ricorso all'indebitamento al solo finanziamento di spese d'investimento.
Il piano d'ammortamento
Le operazioni d'indebitamento possono essere effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, che evidenzino l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura dei relativi oneri. Non si potranno pertanto contrarre, ad esempio, debiti di durata ventennale per acquisire beni che hanno un ammortamento quinquennale. Questo dovrebbe impedire dei deficit intergenerazionali, derivanti dal fatto che l'utilità del bene sia interamente consumata da una generazione precedente e l'ammortamento, invece, sia posto a carico anche delle generazioni successive.
Il piano d'ammortamento dovrà evidenziare sia l'onere derivante dalla restituzione del capitale, sia il costo, in termini d'interessi, del ricorso al debito, sia le modalità con le quali l'ente provvederà al relativo finanziamento nei bilanci futuri.
Le intese regionali
Essendo entrata non rilevante, al pari dell'avanzo di amministrazione, ai fini del conto consolidato delle Pa ai sensi del Sec 2010, le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, potranno essere effettuate solo sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo finale di competenza non negativo di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge 243/2012 del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima Regione. La Regione e i suoi enti territoriali, dunque, potranno giocarsi gli spazi finanziari al loro interno, ma non potranno "forzare" il saldo finale loro assegnato.
Qualora le intese regionali non siano sufficienti, l'indebitamento e gli investimenti finanziati attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, potranno essere garantiti mediante patti di solidarietà nazionali, restando fermo però il saldo finale non negativo di competenza per complesso degli enti territoriali.
I criteri e modalità di attuazione della nuova versione dell'articolo 10 della legge 243/2012, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, saranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata.
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