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Legge Regionale n. 01/2014 EMI

MessaggioInviato: 12/05/2016, 16:38
da vixxx
Buongiorno,

L'art. 4 lettera b) della Legge Regionale Campania n. 01/2014 definisce EMI "esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia". L'art 16, comma 1, della legge in parola dispone che "Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti di seguito denominato EMI, sono autorizzati dallo Suap di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita............omissis.........".
Si chiede pertanto se un esercizio di vicinato, al di sotto dei 250 mq che commercializza, ad esempio, mobili o elettrodomestici debba essere autorizzato come EMI oppure se debba seguire la disciplina dell'esercizio di vicinato (in quanto al di sotto dei 250 mq e, quindi trasmettere SCIA).
Inoltre, all'art. 4 si fa riferimento, nel definire EMI, a merci di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata e poi ne enuncia le tipologie: automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia.
Si pone il dubbio se tale elenco di tipologie di beni sia stato enunciato a titolo esemplificativo, lasciando spazio alla interpretazione che sia EMI qualsiasi struttura che commercializza beni che non possono essere consegnati immediatamente, oppure se siano solo coloro che commercializzano i prodotti indicati dalla norma ad essere soggetti ad autorizzazione per EMI.
La norma in questione sembrerebbe da un lato, favorire queste forme di commercio senza farle rientrare nelle medie strutture di vendita, dall'altro si appesantisce l'apertura per tali esercizi con ulteriori documentazioni e limiti imposti come una media struttura di vendita.

Si resta in attesa di una risposta e si ringrazia per la collaborazione
Cordiali saluti

Re: Legge Regionale n. 01/2014 EMI

MessaggioInviato: 17/05/2016, 15:35
da lucio guerra
ESERCIZI SPECIALI PER LA VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI

Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti (EMI) sono disciplinati dall’articolo 16 della legge regionale 1/2014.

Le operazioni relative agli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti possono essere assoggettate ad autorizzazione oppure a segnalazione certificata di inizio attività a seconda della loro natura:

- Domanda di autorizzazione per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti.

· apertura di un nuovo esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti
· variazioni di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti:
- trasferimento di sede
- ampliamento della superficie.

- SCIA per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti.

· apertura per subingresso
· variazioni di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti:
- riduzione della superficie
· cessazione dell’attività di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti.

Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti sono esercizi destinati alla vendita di merci non alimentari, di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e
materiali per l’edilizia, ecc.

Oltre ai prodotti dell’attività prevalente, detti esercizi possono vendere anche i cosiddetti articoli di complemento, per cui, ad esempio, le parti di ricambio e gli accessori, per i negozi di automobili; gli elementi di arredo, per i negozi di
mobili; i piccoli elettrodomestici, gli apparecchi elettronici, i telefoni, i nastri, le videocassette, etc., per i negozi di elettrodomestici.

Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti sono autorizzati dal SUAP di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, con l’unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva, nel rispetto delle previsioni del SIAD.

Nell’autorizzazione sono determinate sia la limitazione nella vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e dei relativi articoli di complemento, che le dimensioni delle superfici espositive e dei depositi.