Risarcimento danni per violazione normativa orario di lavoro

Risarcimento danni per violazione normativa orario di lavoro

Messaggioda AgenteCC » 30/01/2015, 20:23

Buongiorno,
il lavoratore che non fruisce del riposo settimanale ha diritto ad una retribuzione maggiorata come lavoro festivo e può chiedere il risarcimento al datore di lavoro per il danno subito: da usura psicofisica o biologico:

http://job.fanpage.it/mancato-riposo-se ... z3QKXSVt7W
http://job.fanpage.it


Mancato riposo settimanale e compensativo: la richiesta di risarcimento

Avete sentenze relative a risarcimeto danni per orario di lavoro pari a 10 ore giornaliere?
E per orario di lavoro pari a 8 ore giornaliere senza pausa?

Grazie!
AgenteCC
 

Re: Risarcimento danni per violazione normativa orario di la

Messaggioda themis » 30/01/2015, 21:11

Dovresti sentire i colleghi di Biella, hanno da poco vinto una causa per motivi molto simili.
themis
 
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Re: Risarcimento danni per violazione normativa orario di la

Messaggioda carlomagno » 31/01/2015, 10:04

che non fruisce del riposo settimanale ...può anche chiedere all ispettorato che venga contravvenzionato il datore di lavoro e il dirigente che non l hanno predisposto.La distribuzione non può essere MAI fatta su sette giorno.
art 36 costituzione ....cosa non e chiaro Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
carlomagno
 
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Re: Risarcimento danni per violazione normativa orario di la

Messaggioda AgenteCC » 31/01/2015, 16:22

Grazie!

http://www.uilbasilicata.it/orario_lavoro.pdf

Sono previste sanzioni se il datore di lavoro non rispetta la noprmativa in tema di orario di lavoro... ad eccezione che per la mancata pausa dopo sei ore... strana questa lacuna...


La legge non prevede una sanzione in caso di mancata concessione della pausa
giornaliera,qualoral’orariogiornalierosuperileseiore. Tuttavia se da una verifica ispettivadovesseemergereilmancatorispettodell’art.8delDlgsn.66/2003,gli
ispettoripotrebberoimpartireun’apposita«disposizione»,exart.14delDlgsn.
124/2004, specificando l’obbligo genericamente previsto dalla legge ed «ordi­
nando» al datore di lavoro di concedere le pause giornaliere, fino ad arrivare a
fissarne durata e collocazione temporale. Nel caso in cui il datore di lavoro non
dovesse adempiere alla disposizione entro il termine previsto, la sanzione ammi­
nistrativa applicabile sarebbe quella prevista dall’art. 11 del Dpr n. 520/1955,
comemodificatodall’articolo 11 del Dlgs n. 758/1994, che va da 515 a 2.580 euro.
Inpraticaildatoredilavorononverrebbesanzionatopernonaverconcessole
pause giornaliere ai propri dipendenti ma per non aver ottemperato alla
disposizione impartita dagli ispettori

Segnalo anche interessante articolo:

http://www.professionisti24.ilsole24ore ... ANNONI.pdf
AgenteCC
 

Re: Risarcimento danni per violazione normativa orario di la

Messaggioda AgenteCC » 31/01/2015, 16:24

Scusate, ma come si fa a inviare un messaggio privato?
Vorrei chiedere a Themis qualche informazione... Grazie! :)
AgenteCC
 

Re: Risarcimento danni per violazione normativa orario di la

Messaggioda AgenteCC » 31/01/2015, 16:29

Qualcuno sostiene che quanto disposto dal D.Lgs 66/2003 non si applica alla Polizia Locale... MA va sottolineato che non è così... Le disposizioni del D. Lgs 66/2003 NON si applicano alla polizia Locale SOLAMENTE in caso di attività OPERATIVE specificamente istituzionali. Pertanto in condizioni normali si applica anche alla polizia locale. In condizioni particolari e cioè in caso di attività OPERATIVE specificamente istituzionali, per le quali non si applica, la lacuna dovrebbe essere colmata dalla contrattazione... => Segnalo una interessante sentenza...

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... AIT%3AHTML





... 19 Infine, dal 1° settembre 2004, in conseguenza di una modifica disposta dall’articolo 1, n. 1, lett. b), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro (GURI n. 192 del 17 agosto 2004; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 213/2004»), le disposizioni del decreto legislativo n. 66/2003 non sono più applicabili agli addetti al servizio di polizia municipale.

MA ANCHE

... 39 Come la Commissione ha rilevato nelle sue osservazioni scritte, le attività dei servizi di polizia
municipale svolte in condizioni normali rientrano nell’ambito di
applicazione della direttiva 89/391 e, attraverso il rinvio all’articolo
2 di tale direttiva contenuto nell’articolo 1, n. 3, delle direttive
«orario di lavoro», nell’ambito di applicazione di queste ultime (v. per analogia, segnatamente, ordinanza 14 luglio 2005, causa C‑52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, Racc. pag. I‑7111, punti 51‑61 e giurisprudenza ivi citata).


www.ediesseonline.it/riviste/rgl/sentenze/chiavi/riposo



Pertanto se non ci sono "emergenze" anche per la polizia locale vale il decreto 66/2003
AgenteCC
 

Re: Risarcimento danni per violazione normativa orario di la

Messaggioda carlomagno » 31/01/2015, 21:38

A dire il vero anche se ci sono emergenze secondo la corte europea.
Che la deroga non e applicabile x : Mancata individuazione attività, (con legge o con ccnl) Mancato regolamento in deroga (per legge) visto che delle regole alternative devono esistere.
Per emergenze cc o ps che comunque hanno una loro regolamentazione. (tutti hanno regole)
carlomagno
 
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