mobilità interscambio

mobilità interscambio

Messaggioda ronin » 14/03/2017, 0:57

E' possibile, adeguando le rispettive piante organiche dei comuni interessati, l'interscambio tra un agente di fascia C cat. C4 e un D cat. D2? premesso che l'incremento di costo di un D2 rispetto ad un C4 è molto modesto circa € 1100 annue in più. Grazie per le risposte
ronin
 
Messaggi: 61
Iscritto il: 04/05/2015, 15:01

Re: mobilità interscambio

Messaggioda giuseppefrancesco » 06/04/2017, 17:49

Trascrivo un parere Ancitel che forse può essere utile

DOMANDA:
Un dipendente, inquadrato in categoria C1, pervenuto per mobilità esterna da altro
comune nell’anno 2014 presso l’area di vigilanza, è stato poi spostato a richiesta
con mobilità interna in area amministrativa nei settori relativi ai servizi di anagrafe
e stato civile, da circa un anno, dei quali è responsabile di procedimento. Detto
dipendente intende chiedere nulla osta preventivo per partecipare a una mobilità
esterna indetta da altro comune, sempre in Lombardia, soggetto, come il nostro,
al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato,
indicando quale possibile sostituto un dipendente di altro comune inquadrato in
categoria B4 ritenendo fattibile una mobilità per compensazione. Ciò premesso,
l’attuale normativa, in particolare l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, prevede che si
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti "… appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
altre amministrazioni …”. Nel nostro caso, non sono ancora trascorsi 5 anni dalla
mobilità e non esiste una corrispondenza di qualifica. Si chiede se tale passaggio
sia possibile, come effettuare l’eventuale compensazione e rispettare la
contemporaneità e se il dipendente subentrante in base alla categoria posseduta
(B) possa essere nominato responsabile di procedimento in settori così delicati
quali quelli di anagrafe e stato civile.

RISPOSTA:
In risposta al quesito posto, si evidenzia innanzitutto che l'operazione descritta
non rientra pienamente nella così detta mobilità per compensazione o per
interscambio. Infatti, tale figura - originariamente prevista dall'art. 6 comma 20 del
DPR 268/87, abrogato dal D.L. 5/2012 - comporta che il trasferimento volontario e
reciproco di dipendenti tra due o più enti, produca "uno scambio del posto di
lavoro" tra i dipendenti stessi. Occorre, in altre parole, che i lavoratori interessati
dall'interscambio, anche se provenienti da diversi comparti di contrattazione
collettiva, possiedano lo stesso livello professionale, vale a dire lo stesso
inquadramento nelle diverse aree giuridiche - categorie (nell'ambito della
categoria, non rileva invece l'eventuale differenza di posizione economica che,
peraltro, è finanziata con il fondo risorse decentrate e non determina un
incremento di spesa). In sostanza occorre che l'operazione tra i due enti sia a
“somma zero” (e non comporti costi aggiuntivi). Questo spiega perché, ad es., la
mobilità per compensazione sia ammessa anche in caso di violazione del patto di
stabilità (ora, pareggio di bilancio) e non si computi ai fini del rispetto del tetto
massimo alla spesa di personale (FP nota n. 20506 del 27/3/2015 e Corte dei
Conti Lombardia 342/2015). Nel caso prospettato, invece, lo scambio è tra un
lavoratore di categoria C ed uno di categoria B. Ciò premesso, è indubbio che al
di là dell'inquadramento giuridico della figura, si potrà comunque procedere allo
scambio a titolo di mobilità volontaria. Più precisamente, trattandosi di enti
soggetti a limitazioni delle assunzioni, si tratterà di una mobilità finanziariamente
neutra che, perciò, potrà avvenire anche in difetto di capacità assunzionale,
purché nell'anno precedente sia stato rispettato il pareggio di bilancio (art. 1
comma 47 della legge 311/2004 e comma 475 lett. e della legge di Bilancio 2017)
e il tetto massimo alla spesa di personale posto dal comma 557 della legge
Finanziaria 2007. Infine, in risposta agli ulteriori quesiti posti, si precisa che · la
contemporaneità dello scambio nella mobilità per compensazione, non deve
Consiglia Condividi 0
essere intesa come contestualità, in quanto è sufficiente che il passaggio di
entrambi i dipendenti avvenga entro "un periodo di tempo congruo" che non
costringa l'ente ad abbattere le spese di personale (per la mobilità in uscita) a
causa dello slittamento della mobilità in entrata all’esercizio successivo (Corte
dei Conti Veneto n. 65/2013) · l'obbligo di permanenza quinquennale nella sede di
prima assegnazione previsto dal comma 5 bis dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001,
introdotto dalla legge finanziaria del 2006, secondo la Funzione Pubblica (parere
uppa 2/2006) non si applica ai comuni. Inoltre, per l'interpretazione prevalente non
si tratta di un obbligo di carattere oggettivo ma soggettivo, posto a tutela delle
concrete situazioni in cui può trovarsi la P.A. che, pertanto, potrà o meno farlo
valere in relazione alle proprie esigenze organizzative. · La nomina a responsabile
del procedimento di un dipendente inquadrato in categoria B non è di per sé
vietata dalle norme. Tuttavia la questione merita un approfondimento. L'art. 5
commi 1 e 2 della L. n. 241/90 dispone che il dirigente di ciascuna unità
organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la
responsabilità della istruttoria ed eventualmente dell'adozione del provvedimento
finale. In mancanza, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla singola unità organizzativa competente. L'art 6, comma
1, lett. e), precisa che il responsabile del procedimento adotta il provvedimento
finale "ove ne abbia la competenza", mentre, in caso contrario, trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione. La norma, dunque, non prevede alcuna
prescrizione con riguardo alla categoria d'inquadramento del dipendente, ma allo
stesso tempo - salva la vigenza di normative speciali e di settore come, ad es., in
materia anagrafica - sembra limitare la possibilità di attribuire la competenza
all'adozione dell'atto finale nel caso in cui il dipendente incaricato non rappresenti
la figura apicale dell'ufficio (in considerazione dell'attribuzione di tale competenza
al dirigente o alla figura apicale ex artt. 107 comma 2 e 109 comma 2 Tuel). Nello
stesso senso, d'altronde, si ricorda che negli enti privi di dirigenza è possibile
conferire anche ad un dipendente di categoria B un incarico di posizione
organizzativa, a condizione che gli sia attribuita la "responsabilità degli uffici" (e in
mancanza di lavoratori di categoria D - art. 11 comma 3 CCNL 31 marzo 1999). In
ogni caso, secondo il Consiglio di Stato (parere Sez. I n. 304 del 3 marzo 2004)
l'attribuzione delle funzioni di responsabile del procedimento implica quale
contenuto minimo, l'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente al procedimento, rimanendo "solo eventuale"
l'adozione del provvedimento finale.
giuseppefrancesco
 
Messaggi: 65
Iscritto il: 19/01/2015, 18:29


Torna a Polizia locale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.