Acquisti benei e servizi 2015 , la scheda di sintesi

Acquisti benei e servizi 2015 , la scheda di sintesi

Messaggioda Paolo Gros » 05/01/2015, 11:21

al link

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/S ... 202014.pdf

la scheda di sintesi dell'Anci
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Re: Acquisti benei e servizi 2015 , la scheda di sintesi

Messaggioda Bianca Maria Ferrari » 05/01/2015, 12:21

Grazie Paolo!
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Re: Acquisti benei e servizi 2015 , la scheda di sintesi

Messaggioda Paolo Gros » 05/01/2015, 12:23

di nulla, grazie a Te per esserti iscritta :D
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Re: Acquisti benei e servizi 2015 , la scheda di sintesi

Messaggioda nick66 » 27/01/2015, 16:53

Molto utile.
Ripropongo una piccola/grande richiesta di chiarimento per le Regioni a Statuto Speciale come la Sardegna dove, come ha precisato qualche altro utente, sono vigenti (?) le seguenti disposizioni:
sono in vigore 2 leggi regionali che dispongono:

1) L.R. 4/2012 - Art. 3, comma 1° - Centrale Unica di committenza-
"negli Enti LOcali della Sardegna l'articolo 33, comma 3 bis, del D.L. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 200/17/CE e 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2012"
2) L.R. 7/2014 - art. 1 comma 32
"La disposizione di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. n. 4 del 2012 si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2014 e, comunque, non prima dell'approvazione della legge regionale di riordino dell'ordinamento degli enti locali"


Resta ancora applicabile quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza 220/2013 in relazione "fu" art.23 del DL 201/2011?

7.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011 non è fondata.
7.1.– Il censurato comma 4 introduce il comma 3-bis all’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che prevede l’obbligo – per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti – di affidamento dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture, nell’ambito delle unioni dei Comuni, ad un’unica centrale di committenza.
Il comma 4 è impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale ritiene che la norma non si applichi alle Regioni speciali e quindi promuove in via di mero subordine la questione di legittimità costituzionale per violazione delle proprie competenze in tema di ordinamento degli enti locali e di finanza locale (artt. 4, primo comma, n. 1-bis, 51 e 54 della legge cost. n. 1 del 1963 e art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997).
La difesa regionale esclude l’applicabilità della norma in questione alle Regioni speciali facendo rilevare che l’art. 4 del d.lgs. 163 del 2006 (collocato fra le prime disposizioni del codice dei contratti pubblici), stabilisce, al comma 5, che le «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione».
Dalle norme del codice nascerebbe dunque un obbligo di adeguamento per le Regioni speciali e non una immediata cogenza delle norme ivi contenute.
Nelle more dell’odierno giudizio è intervenuto l’art. 1 del d.l. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, che attenua la portata del comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163 del 2006 (introdotto dal censurato comma 4 dell’art. 23), aggiungendovi il seguente periodo: «In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».
7.2.– Questa Corte ritiene condivisibile l’interpretazione, sopra illustrata, proposta in via principale dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: infatti, alla luce del combinato disposto dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 33 del d.lgs. n. 163 del 2006 (come modificato dalla norma impugnata), deve escludersi l’applicabilità di quest’ultima norma alle Regioni a statuto speciale.



E' possibile anche applicare l'art.24-bis della L. 135/2012 come rafforzamento della tesi di non applicabilità dell'utilizzo della CUC?

Art. 24-bis. Clausola di salvaguardia
1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento cosi come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.


Anche se Comune <10.000 abitanti, senza CUC, costituita, dovendo provvedere ad un affidamento di servizi professionali, posso procedere in autonomia?
Grazie
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Re: Acquisti benei e servizi 2015 , la scheda di sintesi

Messaggioda Paolo Gros » 28/01/2015, 9:48

no a mio avviso non e' possibile
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Re: Acquisti benei e servizi 2015 , la scheda di sintesi

Messaggioda nick66 » 28/01/2015, 14:09

Alla fine credo che invece sia così... Il dott.Usai pubblica un articolo dal titolo Nelle regioni a Statuto speciale (e nelle province autonome) niente obbligo di centralizzazione senza recepimento del d.l. 66/2014...che macello!
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Re: Acquisti benei e servizi 2015 , la scheda di sintesi

Messaggioda Paolo Gros » 28/01/2015, 15:00

fino a che...regioni a Statuto speciale (e nelle province autonome) .....vi saranno sempre due o piu' Italia
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Re: Acquisti benei e servizi 2015 , la scheda di sintesi

Messaggioda BARO » 13/02/2015, 14:00

Gentilissimo Paolo,
la gestione di un museo comunale puo' essere affidato da parte di un comune ad un soggetto privato secondo le regole dell'appalto?
Come va inquadrato da un punto di vista normativo un servizio di questo tipo?

La ringrazio anticipatamente.
BARO
 
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Re: Acquisti benei e servizi 2015 , la scheda di sintesi

Messaggioda Paolo Gros » 16/02/2015, 9:07

in concessione o come preatzione di un servizio ?
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Re: Acquisti benei e servizi 2015 , la scheda di sintesi

Messaggioda BARO » 24/02/2015, 16:22

Paolo Gros ha scritto:in concessione o come preatzione di un servizio ?



In realtà ci sareberreo anche altre strutture oltre al mueseo: mi diresti l'inquadramento in entrami i casi?
Grazie.
BARO
 
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