Art. 113, comma 2, D.lgs 50/2016 - DELIBERA CDC 46/2017

Art. 113, comma 2, D.lgs 50/2016 - DELIBERA CDC 46/2017

Messaggioda Filomena » 13/04/2017, 13:28

http://www.corteconti.it/export/sites/p ... 7_qmig.pdf

P.Q.M.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la deliberazione n. 118/2016/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:
“Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”.

Una considerazione:
Ma se il nuovo incentivo, a differenza di quello previsto dall'art. 92 del D.lgs 163/2006 (ora abrogato), rientra nel tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la Corte dei conti ha deliberato la non applicabilità della norma?
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Re: Art. 113, comma 2, D.lgs 50/2016 - DELIBERA CDC 46/2017

Messaggioda Roby67 » 18/04/2017, 20:13

Ne ho già parlato con dei responsabili dell'Ufficio ragioneria di Comuni, e la risposta è stata che gli incentivi sono a tutti gli effetti bloccati.
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Re: Art. 113, comma 2, D.lgs 50/2016 - DELIBERA CDC 46/2017

Messaggioda Totapost » 21/04/2017, 10:21

Ma non è possibile erogare le quote dell'incentivo al limite del tetto con credito fino ad esaurimento o rinsavimento della Corte dei Conti? Mi spiego.

Spesa del personale 2015= 100.000
Spesa del personale 2016= 98.000
Incentivo 113 maturato nel 2016 = 10.000

100.000 - 98.000 = 2.000
liquido 2.000 e lascio un credito di 8.000 per l'anno successivo (le somme sono comunque sempre tracciabili perchè situate all'interno di un fondo specifico) e così via finche non ho esaurito il credito. Gli incentivi hanno carattere sì di continuità ma non sono prevedibili nella quantità, potranno quindi esserci anni in cui non erogo niente e quindi ho spazio per la "rata" del credito. E' un procedimento del tutto analogo all'erogazione di salario accessorio nel rispetto del 50% dello stipendio base.
Mi spiego....Se per assurdo avessi un tetto di spesa 2015 molto elevato e dovessi erogare un incentivo molto alto ad un solo dipendente (un lavoro o una grossa fornitura) che rientrerebbe nel tetto di spesa, non potrei comunque erogarglielo tutto perchè supererebbe il 50% del suo stipendio. In quel caso (prassi consolidata) liquiderei l'eccedenza nelle annate successive fino ad esaurimento.

E' fattibile secondo voi come soluzione?
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