difformità tra criteri per iscr. scuole d'infanzia e modulo

difformità tra criteri per iscr. scuole d'infanzia e modulo

Messaggioda ide » 25/01/2016, 19:29

Chiedo scusa se scrivo nella sezione servizi demografici ma essa mi pareva la più pertinente.
In data 22/012016 è giunta presso le scuole d’infanzia Comunali la modulistica necessaria per l’iscrizione dei bambini all’anno scolastico 2016/2017
In considerazione che i criteri addottati per l’accesso graduatorie liste di attesa contenuti nella tabella in coda allegati al regolamento cittadino prevedono che qualora un genitore sia considerato solo, al posto di conteggiare punteggi per il genitore non coresidente con il bambino, si concedano punteggi fissi così determinati:
• Bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore a cui spetta la potestà; a cui si attribuiscono 59 punti;
• Genitori separati o che abbiano presentato istanza di separazione al Tribunale, divorziati, celibi/nubili (solo se non coabitanti); a cui si attribuiscono 36 punti.
Inoltre i criteri concedono diverse tipologie di punteggi qualora il bambino ha dei fratelli;
poi nei criteri appare: Stato di gravidanza della madre 22 punti:
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Leggendo il modulo predisposto per l’iscrizione, che poco sembra a che fare con i criteri prima citati, si apprende che se un bambino coabita con un genitore che è separato, si dovrà compilare la sezione 9A ricadendo nella casistica di “un solo genitore che è coniugato che coabita con il bambino” (la separazione non cambia lo stato civile dei coniugi) compilata tale sezione la sezione 9B non deve essere compilata (dove tra l’altro vi è la casistica per i genitori separati), perché così è indicato sul modulo, in conseguenza di ciò i 36 punti previsti nel caso di separazione dei coniugi non vengono concessi.
Si apprende inoltre che, a solo titolo d’esempio, se un bambino (A) coabita con un genitore (1) più un altro adulto (2) e il figlio di quest’ultimo (B):
• se “1” è genitore separato, qualsiasi nuova famiglia anagrafica poi formi, si dovrà compilare la sezione “9A” ricadendo nella casistica di “un solo genitore che è coniugato che coabita con il bambino” compilata tale sezione la sezione “9B” non deve essere compilata, in conseguenza di ciò nulla cambia per il fatto che sia separato e che abbia formato nuova famiglia anagrafica, e alla sezione 10 “B” non sarà convenzionalmente considerato fratello di “A”;
• se “1” che legato da vincolo affettivo ha formato famiglia anagrafica con “2” poi divorzia si dovrà compilare la sezione 9A nel caso previsto di un “solo genitore che coabita con il bambino, che non è coniugato e convive con altra persona a cui è legato da vincolo affettivo costituendo unica famiglia anagrafica” conseguentemente i punti prima concessi per la casistica di genitore solo vengono meno e vengono concessi al bambino punti circa la posizione del nuovo soggetto subentrato nella famiglia anagrafica come se questo fosse il genitore. Poi andando a compilare la sezione 10 si scopre che, per l’attribuzione dei punteggi, il soggetto “B” viene considerato convenzionalmente fratello di “A”;
• se “1” poi contrae matrimonio con “2”, si dovrà compilare la sezione 9A ricadendo nella casistica di “un solo genitore che è coniugato che coabita con il bambino”. Compilando poi la sezione 10 si scopre che, per l’attribuzione dei punteggi, convenzionalmente il soggetto “B” non viene più considerato fratello di “A”.
Analogo meccanismo avviene alla sezione 12 “stato di gravidanza” che deve essere compilata in caso di “stato di gravidanza della mamma o di persona legata da vincolo affettivo nella sezione 9A” dove anche in questo caso i punti per il nuovo fratello che sarà poi presente a settembre quando comincerà la scuola o subito dopo, vengono concessi se questo si considera o meno fratello del bambino con il variare dello stato civile del genitore e con il variare dei motivi per il quale questo formi una nuova famiglia anagrafica (si pensi a solo titolo d’esempio al caso in cui “1” dopo aver contratto matrimonio con “2” aspetti un figlio, fratello di “A” che non verrà considerato)
Tutto quanto sopra esposto anche se in maniera parziale, (e mi rendo conto che non producendo i moduli per non citare il comune interessato è complessa da capire) non avviene in base a fantomatiche convenzioni ma in difformità dal regolamento comunale e dei criteri ivi stabiliti.
si chiede suggerimenti sui modi, come cittadino (naturalmente ho già fatto presente che vi erano problematiche sia con l’assessorato e gli uffici dell’educativa, e il problema è già stato sollevato in un paio di sedute di commissione consigliare scuole che però poi aveva rimandato a settembre 2015 ma non più convocata sulla questione) per far mettere a posto il tutto e riportare un po’ di legalità, senza affrontare costi in sede giudiziaria.
Grazie per tutti i consigli.
ide
 
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Re: difformità tra criteri per iscr. scuole d'infanzia e mod

Messaggioda Paolo Gros » 26/01/2016, 8:29

fare presente il tuitto al dirigente scolastico in forma scritta
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Re: difformità tra criteri per iscr. scuole d'infanzia e mod

Messaggioda ide » 26/01/2016, 10:15

grazie.
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